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Sanzione per tardiva dichiarazione

È consigliabile presentare la dichiarazione omessa anche trascorsi i 90 giorni

In conformità agli articoli 1, 2 e 5 del Decreto Legislativo /97, l'omessa dichiarazione è soggetta a una sanzione proporzionale pari al % delle imposte dovute per le violazioni commesse a lasciare dal 1° settembre Codesto si applica, ad dimostrazione, ai modelli REDDITI, IRAP e del che avrebbero dovuto stare presentati entro il 31 ottobre Iniziale delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 87/, le sanzioni variavano dal % al % delle imposte dovute.

Secondo la sentenza n. 46 della Corte Costituzionale del 17 mese primaverile , gli uffici hanno aggiornato le loro procedure. Momento specificano che, in evento di dichiarazione omessa e presentata dopo il termine di 90 giorni, se le imposte sono state pagate successivamente, l'ufficio può limitare la sanzione proporzionale per omessa dichiarazione, in che modo previsto dall'articolo 7 comma 4 del Decreto Legislativo /97 (risposta dell'Agenzia delle Entrate del 20 ottobre n. ).

Durante il Videoforum del 27 gennaio , l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il chiarimento rimane legittimo dopo la riforma del DLgs. 87/ In altre parole, le sanzioni fisse si applicano soltanto se le imposte sono pagate entro i termini o al massimo entro 90 giorni dalla scadenza della dichiarazione, modificando i criteri di computo indicati nell'art. 5 del DLgs. /97 in senso sfavorevole al contribuente.

La sanzione per omessa dichiarazione, pari al % delle imposte dovute, può esistere ridotta sottile a un frazione del trascurabile (prima del 1° settembre la riduzione era sottile a metà del minimo). Anche se non ci si è ravveduti entro il 29 gennaio, è comunque consigliabile presentare la dichiarazione.

In tale contesto, la riduzione può stare sottile a un frazione del trascurabile e si applica anche l'art. 1 comma 1-bis del DLgs. /97, introdotto dal DLgs. 87/ Codesto stabilisce che se la dichiarazione omessa è presentata con un slittamento eccellente a novanta giorni ma non oltre i termini dell’art. 43 del DPR 29 settembre , n. , e iniziale che il contribuente sappia di verifiche formali, si applica una sanzione sull'importo delle imposte dovute, prevista dall'art. 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, istante e terza parte periodo.

Una ordine analogo si trova nell’art. 2 comma 1-bis del DLgs. /97 e nell’art. 5 comma 1-bis del DLgs. / Se la dichiarazione viene presentata entro i termini di decadenza ma in precedenza di un ispezione fiscale, le sanzioni sono del 75%, riducibili a 1/4 (18,75%) ai sensi dell’art. 7 comma 4 del DLgs. /97, anche se le imposte sono state pagate dopo i 90 giorni dal termine. In precedenza del DLgs. 87/, se la dichiarazione omessa veniva trasmessa entro il termine della dichiarazione successiva e iniziale di un ispezione fiscale, le sanzioni erano dimezzate (dal 60% al % delle imposte dovute).

Ne deriva che:

  • se, entro lo scorso 31 ottobre , è penso che lo stato debba garantire equita presentato il esempio REDDITI , le sanzioni sono dal 60% al % delle imposte dovute;
  • se, entro il 31 dicembre (quindi entro i termini di decadenza dei numero anni ex art. 43 del DPR /73), è presentato il esempio REDDITI , le sanzioni sono pari al 75% delle imposte dovute, eventualmente riducibili al frazione del minimo.

L’omessa dichiarazione, al superamento della soglia di punibilità di euro, assume rilevanza penale ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 74/ In base a misura stabilito dall’art. 13 comma 2 del DLgs. 74/, se il contribuente trasmette la dichiarazione omessa entro il termine per la a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale di quella relativa all’anno successivo, a stato che non siano stati avviati controlli né amministrativi né penali e provvede al pagamento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, il reato non è perseguibile.

Per beneficiare della non punibilità è dunque indispensabile rispettare un termine più ristretto per la a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale della dichiarazione omessa e per il pagamento di tutte le somme dovute. Nel occasione in cui dalla dichiarazione omessa non risultino imposte da versare, si applicano le sanzioni fisse previste dalla normativa vigente.